Art. 3.
(Norme in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali).

      1. La determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali è disciplinata esclusivamente dall'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e dall'articolo 29 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e i minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi sono quelli determinati ai sensi del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, tenendo conto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.